Studi e casi pratici

Fiscalità operativa · 21 ottobre 2026

Avvisi telematici con maggior credito

Dalla verifica dei versamenti alla conferma CIVIS, fino alla dichiarazione integrativa, al quadro DI e alla compensazione in F24.

Caso pratico IRPEFMaggior credito €4.000Aggiornato al 21 ottobre 2026

La conferma del credito e il suo utilizzo richiedono passaggi distinti

Prima si verifica perché emerge il maggior credito e se è ancora disponibile. Poi si ricostruiscono la corretta annualità da integrare, il raccordo nel quadro DI e le condizioni per compensare.

La decisione da prendere

Prima di compensare occorre accertare la spettanza del credito e ricostruirne il percorso dichiarativo. La conferma CIVIS e la rigenerazione in dichiarazione sono passaggi distinti. Questa scheda tratta soprattutto l’IRPEF da modello Redditi PF; le regole IVA e i relativi quadri non vanno sovrapposti a quelle delle imposte sui redditi.

Il punto decisivo è distinguere il recupero spontaneo di un acconto non dichiarato dal riporto di un credito già riconosciuto nella liquidazione dell’Agenzia. Le indicazioni operative della Direzione regionale Lombardia prevedono, in quest’ultimo caso, l’integrativa dell’anno successivo a quello del credito riconosciuto, aggiornando l’eccedenza precedente. Non è quindi corretto affermare che si debba sempre integrare l’anno dell’acconto omesso. [1]

Normativa e prassi di riferimento

FonteContenuto utile
Articolo 36 bis DPR 600/1973Controllo automatizzato, riscontro dei versamenti e liquidazione della dichiarazione
Articolo 2 comma 8 DPR 322/1998Correzione degli errori mediante integrativa, con il modello del periodo rettificato, entro i termini dell’articolo 43 DPR 600/1973
Articolo 2 comma 8 bis DPR 322/1998Disciplina del credito e differimento dell’utilizzo per le integrative oltre il termine della dichiarazione successiva
Articolo 5 DL 193/2016, convertito dalla legge 225/2016Riforma che ha ampliato il termine dell’integrativa a favore e introdotto il raccordo con la dichiarazione dell’anno di presentazione
Articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e articolo 1 comma 574 legge 147/2013Compensazione e visto di conformità, secondo le condizioni applicabili
Circolare 16/E del 19 aprile 2011, paragrafo 1.3Rigenerazione dei maggiori crediti di annualità pregresse; chiarimento specificamente riferito all’IVA
Materiale Agenzia delle Entrate DR Lombardia, incontri CIVIS del 26 giugno 2023 e 23 aprile 2024Applicazione operativa al maggior credito IRPEF confermato tramite CIVIS
Istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 1, quadri DI e RXCompilazione e raccordo fra credito da integrativa e risultato della dichiarazione
Risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019Dichiarazione preventiva e dieci giorni per compensazioni oltre 5.000 euro; servizi telematici
Risoluzione 82/E del 24 dicembre 2020, quesito 3Trattamento sanzionatorio delle integrative interamente a favore e delle rettifiche miste

La circolare 16/E precede la riforma del 2016: conserva rilievo per il principio di rigenerazione, ma non descrive il successivo quadro DI. Le slide regionali sono istruzioni operative dell’Amministrazione, non una circolare nazionale. Questo diverso rango delle fonti va mantenuto evidente. [1][2][3]

Termini della dichiarazione integrativa

Il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, per le annualità soggette alla disciplina attuale. Per esempio, una dichiarazione relativa al 2022 presentata nel 2023 è ordinariamente integrabile entro il 31 dicembre 2028. Occorre verificare eventuali discipline speciali del singolo contribuente; il termine si calcola sulla dichiarazione da integrare, non sulla data della comunicazione. La dichiarazione originaria deve essere valida: un’omessa dichiarazione non diventa una valida integrativa. [3][4]

La soglia temporale che distingue integrativa entro la dichiarazione successiva e integrativa ultrannuale riguarda invece l’utilizzo del credito: non coincide con il termine ultimo per correggere. La richiesta CIVIS non sostituisce l’integrativa e non ne proroga automaticamente il termine.

Verifica preliminare del maggior credito

Predisporre un prospetto di riconciliazione con comunicazione, dichiarazione trasmessa e ricevuta, F24 quietanzati, versamenti risultanti nel cassetto fiscale e impieghi successivi.

Per ogni differenza controllare:

  1. Causa: acconto omesso, saldo duplicato, eccedenza precedente non riportata, errore di codice o annualità, altra rettifica.
  2. Effettività del pagamento e corretta imputazione a contribuente, tributo e periodo.
  3. Eventuale utilizzo già effettuato, rimborso richiesto o ricevuto, assorbimento da altri debiti.
  4. Coerenza delle dichiarazioni successive: il credito potrebbe essere stato recuperato anche senza comparire come autonoma eccedenza.
  5. Importo effettivamente residuo. Si recupera una sola volta ciascuna somma.

Se il problema è soltanto l’imputazione dell’F24, valutare prima la relativa correzione: non ogni disallineamento genera un nuovo credito.

Richiesta tramite CIVIS

Accedere al servizio di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici da controllo automatizzato, individuare la comunicazione e motivare la richiesta. Precisare espressamente la destinazione desiderata: compensazione oppure rimborso. Conservare protocollo, esito e comunicazione aggiornata. Se l’ufficio richiede documenti, trasmetterli con il canale indicato nella pratica. La sola chiusura della richiesta va letta insieme alla motivazione dell’esito, verificando importo e destinazione effettivamente confermati. [1][5]

Traccia da adattare per l’istanza:

«Con riferimento alla comunicazione n. … relativa al periodo …, si conferma, dopo riconciliazione con dichiarazione e versamenti, la spettanza del maggior credito … di euro …, derivante da …. La somma non risulta già utilizzata né rimborsata. Si richiede il riconoscimento con destinazione alla compensazione e la conferma dell’eccedenza riportabile all’anno successivo, con aggiornamento della posizione.»

Questa traccia è una proposta operativa dello studio; prima dell’invio vanno completati i dati e verificate le dichiarazioni successive.

Quale annualità integrare

SituazioneDichiarazione da rettificare
Acconto 2022 omesso, errore individuato spontaneamente e non già sistemato in liquidazioneRedditi PF 2023 per il 2022, correggendo gli acconti e riliquidando l’imposta
Maggior credito 2022 già riconosciuto e confermato nella liquidazione, da recuperare secondo le indicazioni operative CIVIS richiamateRedditi PF 2024 per il 2023, inserendo l’eccedenza 2022 aggiornata in RN36
Riporto già presente o già assorbito nelle dichiarazioni successiveRiconciliare prima gli utilizzi; non duplicare l’eccedenza

Nel secondo percorso non si reinserisce lo stesso importo anche come acconto nell’anno originario. La scelta deve essere coerente con la liquidazione aggiornata dell’ufficio. Le indicazioni regionali escludono, per l’integrativa ultrannuale descritta, il riporto mediante una successione di integrative: il raccordo si effettua attraverso il quadro DI. [1]

Caso numerico

Ipotesi didattica: imprenditore individuale in IRPEF ordinaria. Per il 2022 l’imposta da coprire con gli acconti è 8.000 euro; gli acconti effettivi sono 12.000, quelli dichiarati 8.000. La dichiarazione originaria non espone credito; la liquidazione individua 4.000 euro a favore. Nel 2026 l’ufficio conferma tramite CIVIS la destinazione alla compensazione.

Si suppone che la somma non sia stata utilizzata o rimborsata e che non venga assorbita dai risultati delle annualità coinvolte.

PassaggioAdempimento nell’esempio
Origine del maggior creditoPeriodo 2022
Integrativa trasmessa nel 2026, dopo la confermaRedditi PF 2024 per il 2023, con RN36 aggiornato e conseguente riliquidazione
Natura dell’integrativaUltrannuale, perché oltre il termine della dichiarazione per il 2024
Dichiarazione che accoglie DIDichiarazione del periodo 2026, da presentare nel 2027
Periodo da indicare in DI2023, ossia il periodo della dichiarazione effettivamente integrata
Periodo del credito dopo il raccordo dichiarativo2026

L’esempio applica le indicazioni CIVIS del 2024 a date e importi ipotetici. Per la dichiarazione da presentare nel 2027 si dovranno verificare modello e istruzioni approvati per quell’anno.

Compilazione DI e raccordo con RX

Seguendo la struttura attuale del modello PF, nel caso descritto il rigo DI contiene:

CampoDato
Colonna 1 codice tributo4001
Colonna 2 periodo d’imposta2023
Colonna 3 errori contabili di competenzaNon compilata
Colonna 4 credito4.000 euro, nella misura risultante dall’integrativa e non chiesta a rimborso

L’omissione dell’acconto è un errore dichiarativo e non diventa, per questo, un errore contabile di competenza. Il credito della colonna 4 partecipa alla liquidazione della corrispondente imposta e al risultato in RX; non va aggiunto una seconda volta fra le normali eccedenze precedenti. Se il risultato corrente è un debito di 1.500 euro, l’effetto netto è un credito di 2.500; se è un credito di 700, diventa 4.700. Non è automaticamente compensabile l’intero credito storico senza considerare tale raccordo. [6]

Quando utilizzare il credito e quale anno indicare in F24

Per l’integrativa ultrannuale ordinaria presentata nel 2026 il limite temporale decorre dal 2027, con riferimento ai debiti ammessi dall’articolo 2 comma 8 bis. Il mero pagamento nel 2027 di un arretrato non lo rende automaticamente compensabile. Il passaggio attraverso DI resta obbligatorio; occorre coordinare le compensazioni anticipate sotto soglia con il risultato effettivo della dichiarazione. Come procedura di studio, completare la liquidazione e trasmettere il dichiarativo con DI prima di utilizzare il residuo evita di spendere somme poi assorbite dall’imposta corrente.

Per gli utilizzi orizzontali oltre 5.000 euro annui si aggiungono la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito rigenerato e l’attesa del decimo giorno successivo; va verificato il visto di conformità, salvo esoneri applicabili. Per il credito ultrannuale ordinario, la sola trasmissione dell’integrativa non anticipa questi presupposti. [3][7]

Nel caso numerico, dopo il raccordo con la dichiarazione 2026 e supponendo residuo l’intero importo:

Campo F24 a creditoIndicazione
SezioneErario
Codice tributo4001
Anno di riferimento2026
Importo a credito compensatoNei limiti del residuo disponibile, fino a 4.000 euro

Il 2022 resta l’origine economica del credito; il 2023 identifica l’integrativa nel DI; il 2026 identifica il credito rigenerato. L’anno di materiale invio dell’F24, 2027, non è per questo l’anno da esporre sulla riga del credito. Per l’integrativa entro il termine della dichiarazione successiva si applicano invece le regole ordinarie, senza il differimento ultrannuale e senza il DI previsto per tale fattispecie.

Sanzioni e perimetro della procedura

La risoluzione 82/E/2020 distingue l’integrativa interamente a favore dalla rettifica che contiene anche elementi a sfavore. Per il solo recupero favorevole non si applica automaticamente una sanzione fissa da ravvedere; restano da valutare eventuali violazioni autonome. [8]

Questa scheda non autorizza l’utilizzo del credito in presenza di altri impedimenti alla compensazione: la verifica dei vincoli del contribuente va eseguita prima dell’F24. Per l’IVA il riferimento è l’articolo 8 DPR 322/1998 e il quadro dedicato è VN; per l’IRAP occorre il raccordo specifico del relativo modello. Non utilizzare DI del modello Redditi per ogni tributo indistintamente.

Al 21 ottobre 2026 il Testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, ha decorrenza applicativa fissata al 1 gennaio 2027. Per gli F24 dell’esempio da trasmettere nel 2027 andranno quindi coordinati i riferimenti con il nuovo testo, inclusa la disciplina della compensazione nell’articolo 3, e con eventuali modifiche sopravvenute. [9]

Fonti consultate

  1. 1. Agenzia delle Entrate DR Lombardia, incontro ODCEC Brescia 23 aprile 2024, slide 25 e 27–28
  2. 2. Circolare 16/E del 19 aprile 2011, paragrafo 1.3
  3. 3. Articolo 2 DPR 322/1998
  4. 4. Articolo 43 DPR 600/1973
  5. 5. Agenzia delle Entrate DR Lombardia, incontro ODCEC Milano 26 giugno 2023
  6. 6. Istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 1, pagine 160–164, e guida ufficiale DI
  7. 7. Risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019
  8. 8. Risoluzione 82/E del 24 dicembre 2020, quesito 3
  9. 9. Articolo 243 D.Lgs. 33/2025, decorrenza aggiornata
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